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Azzera
LA PROFESSIONE: PARCELLE
Data pubblicazione: 17/03/2023
ABOLIZIONE TARIFFE E PARERI CONGRUITA’

A fronte delle incertezze venutesi a creare circa la liquidazione delle notule, pare necessario dare alcuni chiarimenti in riferimento alla oramai datata nota del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. n° 0002377 del 06.03.2013 avente ad oggetto “Abolizione tariffe professionali e pareri congruità” che di fatto ha ribaltato il criterio in precedenza adottato per la vidimazione e/o l’espressione del parere di congruità delle notule stesse, così come da pregresse indicazioni dello stesso Consiglio Nazionale.

Da allora la novità consiste nel fatto che, per procedere alla vidimazione e/o all’espressione del parere di congruità, occorrerà sempre fare riferimento sia alla data in cui ha avuto termine il lavoro del Professionista, sia alla data della relativa liquidazione e quindi non più alla data di conferimento dell’incarico. Per avere un quadro normativo di riferimento, di seguito elenco i riferimenti legislativi a riguardo:

 

1) Abolizione dei minimi tariffari: D.L. 04/07/2006, n. 223 o “Decreto Bersani” (G.U. 04/07/2006, n. 153 – Rettifica G.U. 11/07/2006, n. 159) convertito con modificazioni nella Legge 04/08/2006, n. 248 (Suppl. Ord. N. 183 della G.U. 11/08/2006, n. 186);

2) Abolizione delle tariffe: D.L. 24/01/2012, n. 1 o “Decreto Salva - Italia” (Suppl. Ord. N. 18 della G.U. 24/01/2012, n. 19) convertito con modificazioni nella Legge 24/03/2012, n. 27 (Suppl. Ord. n. 71 della G.U. 24/04/2012, n. 53);

3) Parametri Ministeriali: Decreto Ministero della Giustizia 20/07/2012, n. 140 (G.U. 22/08/2012, n. 195) “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’Art. n. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella Legge 24/03/2012, n. 27,” entrato in vigore in data 23/08/2012.

Alla luce di quanto sopra, è necessario procedere come di seguito indicato:

a) Lavoro del professionista iniziato ed ultimato in data antecedente al 05/08/2006: VIDIMAZIONE.

b) Lavoro del professionista ultimato in data successiva al 05/08/2006 - ma entro il 23/08/2012 - anche se iniziato in data antecedente: PARERE DI CONGRUITÀ.

c) Lavoro del professionista ultimato in data successiva al 23/08/2012, anche se iniziato in data antecedente:PARAMETRI GIUDIZIALI.

d) Lavoro del professionista iniziato ed ultimato in data successiva al 23/08/2012:PARAMETRI GIUDIZIALI.

Ne consegue che con l’entrata in vigore della nuova disciplina, i Collegi non sono più legittimati a vidimare le notule dei propri Iscritti, i quali possono unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento formale dell’incarico.

I parametri giudiziali però, possono essere adottati solo ".... nel caso di liquidazione di un organo giudicante ..." e, quindi, il visto di congruità può essere emesso dal Collegio solo su esplicita richiesta del Giudice e, in questo caso, i parametri di riferimento sono quelli del D.M. 140/2012 Capo V articoli dal 33 al 39 – Disposizioni concernenti le professioni di area tecnica. 

Pertanto prima di ogni prestazione è consigliabile stipulare sempre un Contratto di incarico supportato da un preventivo, contenente tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, indicando altresì i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; tale innovazione è diretta a rendere chiaro il corrispettivo per l’attività da svolgere fin dall’inizio nel rapporto tra professionista e cliente, seppur attraverso un preventivo di massima.


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Data pubblicazione: 08/03/2023
Circ. 06.03.2013 Abolizione tariffe e pareri congruità

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Data pubblicazione: 06/03/2023
scheda accompagnatoria

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Data pubblicazione: 06/03/2023
Domanda opinamento parcella

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